
LA FORMAZIONE CONTINUA E L’ECM
Che cos’è la Formazione
Continua?
La formazione continua è un processo di apprendimento continuo che comprende
interventi di aggiornamento professionale e di formazione permanente.
Secondo la definizione data dall’articolo 14, d.lgs 19 giugno 1999, n. 229,
la formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per
i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private
accreditate, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.
La formazione continua è sviluppata sia secondo percorsi formativi
autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, del Piano sanitario
regionale e del piano aziendale, nelle forme e secondo le modalità che
saranno indicate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma,
laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in
medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita
professionale le conoscenze professionali.
La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le
competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti
degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con
l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza
alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.
LA FORMAZIONE E’ UN OBBLIGO ?
Per i professionisti che lavorano a servizio della persona, soprattutto in
un campo come quello della salute, garantire la massima professionalità
possibile è un obbligo morale e un dovere deontologico specificamente
previsto anche dai Codici Deontologici delle rispettive professioni, come ad
esempio, quelli dei medici e degli infermieri.
Tuttavia la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce
requisito indispensabile per svolgere attività professionale di carattere
sanitario, secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico vigente che ha
istituito il programma nazionale per l’ECM. Tale obbligo riguarda tutto il
personale sanitario, dipendente o libero professionista, che presti la sua
opera per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità
sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
CHE COS’E’ L’ECM ?
Il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) e’ un sistema che comprende
l’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia
teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri con lo scopo di
mantenere elevata e al passo con i tempi la professionalità degli operatori
di sanità. Tale sistema, già vigente in molti paesi, è stato
istituzionalizzato in Italia con d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 così come
modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
COSA SONO I CREDITI FORMATIVI ?
I crediti formativi sono una misura dell’impegno e del tempo che ogni
operatore della sanità ha dedicato annualmente all’aggiornamento del livello
qualitativo della propria professionalità. Vengono attribuiti dalla
commissione Nazionale in base alla documentazione prodotta dagli
organizzatori degli eventi formativi.
A titolo di esempio una giornata di formazione, ai massimi livelli
qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale, corrisponde a circa
8/10 crediti.
QUANTI CREDITI BISOGNA ACQUISIRE OGNI ANNO ?
Nella fase sperimentale del Programma nazionale di Formazione Continua in
Medicina, ovvero nel periodo 2002 – 2007, il numero minimo di crediti
formativi da acquisire è stato fissato dalla Commissione a 150 complessivi,
con quote annuali di crediti di seguito specificate e con flessibilità
annuale fino al 50% della quota stabilita nell’anno :
- 2002 : 10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20)
- 2003 : 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- 2005 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- 2006 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- 2007 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
Terminata la fase sperimentale, con l’Accordo Stato-Regioni dell’1.8.2007,
concernente il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina”, è
stato fissato per il triennio 2008-2010 un numero minimo di 50 crediti
formativi l’anno (con un minimo di 30 ed un massimo di 70 l’anno) per un
totale di 150 crediti nel triennio.
Tuttavia è stato previsto che, se gli operatori hanno acquisito almeno 60
crediti complessivi nel periodo 2004-2007, questi possono essere
riconosciuti a parziale copertura dei 150 crediti previsti per il triennio
2008-2010 e quindi in tal caso i “nuovi” crediti da acquisire ammontano a 90
per il triennio.

















